Presentazione L'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro riguarda le persone in età lavorativa portatori di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 %. Riguarda anche le persone invalide del lavoro, con una minorazione superiore al 33% accertata dall'INAIL, le persone non vedenti o sordomute. E le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio. In via transitoria riguarda anche gli orfani, le vedove, i coniugi e i figli superstiti di soggetti riconosciuti invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché i profughi italiani rimpatriati e le famiglie vittime del terrorismo. La normativa si applica anche ai cittadini extracomunitari, presenti regolarmente in Italia, che siano stati riconosciuti invalidi dalle apposite Commissioni (Sentenza della Corte Costituzionale n. 454 del 16 dicembre 1998 e Circolare Ministero de Lavoro n. 11 del 2 febbraio 99). Gli Enti cui è affidata l'attuazione della L.68/99 sono le Regioni e le Province e gli "Uffici competenti" all'applicazione e gestione della Legge sono quelli che le Province individuano all'interno della loro organizzazione. |