Procedure di Cassa Integrazione Guadagni Nel quadro della attività di conciliazione delle esigenze dell’azienda con quelle dei lavoratori si inquadrano anche le procedure di esame congiunto per la presentazione delle istanze di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria (art. 2, comma 6 L.r. n. 31/1998 come modif. dalla l.r. n. 36/2001, D.lgs. 469/1997 e D.P.R. n. 218/2000) relative ad unità produttive dislocate in una sola provincia. Costituisce oggetto dell’esame congiunto: il programma di recupero della normale efficacia produttiva che l’impresa intende attuare (a), l’entità numerica e temporale delle sospensioni (b), i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere (c), le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione (d), le ragioni tecnico-organizzative dell’eventuale mancata adozione di meccanismi di rotazione (e), le misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale (f). ITER PROCEDURALE La richiesta di esame congiunto è presentata all’Area Personale e Mercato del Lavoro della Provincia competente entro 3 giorni dalla comunicazione dell’impresa alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria circa la volontà di richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale. L’intera procedura di consultazione, attivata dalla domanda di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima o entro 10 per le aziende fino a 50 dipendenti. L’esito degli incontri viene formalizzato con verbali recanti i termini degli accordi e le motivazioni dei mancati accordi. La risoluzione delle controversie individuali e plurime di lavoro, nel settore privato e nel settore pubblico, resta, invece, di competenza della Direzione Provinciale del Lavoro, l’ufficio periferico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.P.L. – Rovigo, Via D. Piva 25). |