Soggetti Beneficiari
Persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap lavorativo superiore al 45% (Art. 1, comma 1, lett. a), L. 68/99)
L’accertamento delle condizioni di disabilità, spetta alla Commissioni mediche di cui alla legge 104/92, art. 4, con i criteri individuati con il D.P.C.M. 13-1-2000 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili” che stabilisce criteri e modalità per l’accertamento delle condizioni di disabilità e per l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. (Art. 1, comma 4, L. 68/99 D.P.C.M. 13/1/2000)
D.P.C.M. prevede che le Commissioni mediche, eventualmente anche in fasi temporali sequenziali, accertino le condizioni che danno diritto ad accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili contestualmente all’accertamento delle minorazioni civili.
L’attività delle Commissioni è finalizzata a formulare una diagnosi funzionale della persona disabile per individuarne la capacità globale per l’inserimento al lavoro. Concorrono alla definizione della diagnosi funzionale dati relativi al periodo scolare e dati anamnestico-clinici preesistenti.
Le Commissioni formulano, sulla base delle risultanze delle indagini condotte, la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della prima visita. Nella relazione possono suggerire eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l’avviamento al lavoro o per il mantenimento dello stesso da parte della persona disabile. Possono indicare anche la periodicità delle visite sanitarie di controllo.
In relazione all’esito dell’accertamento sanitario la persona disabile può essere iscritta nella graduatoria e nell’elenco di cui alla L. 68/99.
Le visite sanitarie di controllo possono essere effettuate anche su richiesta della persona disabile o dell’azienda presso cui lavora qualora manifestino l’insorgere di difficoltà che recano pregiudizio alla prosecuzione dell’inserimento lavorativo.
Le visite di controllo si svolgono come le visite di accertamento.
Chi è divenuto invalido sul lavoro per infortunio o malattia professionale ha diritto alla conservazione del posto sia da parte dei datori di lavoro pubblici che da quelli privati. (Art. 1, comma 7, L. 68/99)
Invalidi del Lavoro con riduzione capacità lavorativa superiore al 33% (Art. 1, comma 1, lett. b) L. 68/99)
L’accertamento delle condizioni di inabilità è effettuato dall’INAIL
Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria delle vigenti tabelle in materia contenute nel D.P.R. n.. 915/78 e successive modificazioni (Art. 1, comma 1, lett. d), e 6 L. 68/99)
Gli accertamenti relativi alla disabilità in questione sono effettuati ai sensi del DPR 23-12-78 n. 915. (Circ. min. 77/99)
Non vedenti
Rientrano in tale categoria le persone colpite da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti (legge 113/85) in ambedue gli occhi. (Art. 1, comma 1, lett. c), L. 68/99)
Centralinisti non vedenti (Circ. min. 77/99 e Circ. min. 76/99)
- Tale categoria continua ad essere regolata dalla legge 113/85.
- L’Albo Nazionale è articolato a livello regionale a cura della Direzione Regionale del lavoro.
- Gli avviamenti sono articolati a livello regionale.
- Le iscrizioni saranno comunicate dalla Direzione Regionale del lavoro al Ministero del Lavoro come si è effettuato fino ad ora, ai sensi della legge 113 suddetta.
Terapisti della riabilitazione non vedenti (Circ. min. 4/2000)
- L’Albo Nazionale continua ad essere articolato a livello regionale a cura della Direzione Regionale del Lavoro.
Massaggiatori e Massofisioterapisti non vedenti
- L’Albo Nazionale continuerà ad essere curata direttamente dall’Amministrazione Centrale che né darà notizia ai nuovi servizi di collocamento competenti per residenza dell’iscritto, ai fini dell’inserimento negli elenchi delle categorie protette e per successivi avviamenti.
Le iscrizioni dei centralinisti telefonici e dei terapisti effettuate negli Albi professionali, articolati a livello regionale, sono comunicate al Ministero del Lavoro- D.G. Impiego entro sessanta giorni dall’iscrizione, per l’aggiornamento dell’Albo e l’espletamento dei compiti di certificazione.
Per la categoria dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti le iscrizioni all’Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai Servizi di collocamento di residenza dell’iscritto, entro lo stesso termine.
N.B.: Nulla prevedendo il Decreto Lgs 469/97 sugli organi competenti all’iscrizione di massaggiatori e massofisioterapisti agli Albi, la competenza in materia resta in capo al Ministero del Lavoro e per i Centralinisti e Terapisti della Riabilitazione alla Direzione Regionale del Lavoro
Sordomuti (Art. 1, comma 1, lett. c), L.68/99 Circ. min. 77/99)
Appartengono a detta categoria le persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Disciplina transitoria
Orfani e coniugi superstiti di caduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero a causa dell’aggravarsi di invalidità riportate per tali cause, e soggetti equiparati ( i coniugi ed i figli superstiti di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra, di lavoro), nonché profughi italiani rimpatriati e vittime del terrorismo (L. 407/98) (Art. 18 L. 68/99 e D.P.R. 333/2000)
Gli orfani debbono avere la minore età (18 anni) al momento del decesso del genitore ovvero del riconoscimento allo stesso dell’invalidità di 1a categoria, prevista nella Tabella del Testo Unico (Pensioni di guerra) previsto dal DPR 915/78.
Fino a disciplina organica della normativa su tali categorie le stesse hanno diritto all’iscrizione negli elenchi persone disabili di cui all’art. 1 L.68/99. (Circ. min. 77/99)
Per i soggetti equiparati agli orfani e vedove, l’iscrizione è consentita unicamente in via sostitutiva del dante causa, sussistendo anche qualora lo stesso, seppure già iscritto, non sia mai stato avviato ad attività lavorativa”. Per l’iscrizione, sono considerati minori i figli fino al giorno del 21esimo compleanno (se studenti scuola superiore), e fino a 26 anni , se universitari.
L’avviamento presso le ditte private e pubbliche è previsto in misura percentuale pari all’1% per le imprese con più di 150 dipendenti, mentre è pari ad una unità se l’organico aziendale è compreso tra i 51 ed i 150 dipendenti. (Circ. min. 4/2000) Tale quota si aggiunge al 7% previsto come quota d’obbligo per le persone portatrici di disabilità.