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L’anagrafe dei lavoratori
Dall’11/1/2002 sono state abrogate le vecchie liste di collocamento ed è stata attivata, a livello regionale, l’anagrafe dei lavoratori. Sono state inserite in questo “registro” le persone attive sul mercato del lavoro rispetto alle quali i Centri per l’Impiego inseriscono ed aggiornano le informazioni; per persone attive si intendono coloro che hanno l’età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro (che abbiano compiuto i 16 anni di età ed abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria).
I lavoratori restano inseriti nell’elenco anagrafico per tutta la durata della vita lavorativa.
L’inserimento di un lavoratore nell’anagrafe viene operata dal Centro per l’Impiego.
Un nuovo concetto di disoccupazione
Norme di recente emanazione hanno introdotto una nuova definizione di stato di disoccupazione, non più riconducibile alla condizione di iscritto alle liste di collocamento.
Il lavoratore è ora considerato disoccupato quando:
· Non svolge alcuna attività lavorativa
· E’ immediatamente disponibile ad una occupazione
· E’ alla ricerca di un lavoro.
Mantenimento della condizione di disoccupato
L’anzianità di disoccupazione decorre dal momento in cui il lavoratore si presenta al al Centro per l’Impiego ed effettua la Dichiarazione iniziale, in virtù della quale gli viene attribuita la classe di disoccupato. Al fine del calcolo dell’anzianità di disoccupazione non è per tanto riconosciuto il periodo di assenza di età lavorativa precedente alla suddetta data di presentazione presso il CPI. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni quindici, all’interno di un unico mese, non si computano come un mese intero (dlgs 181/00 art. 2, c. 6; dgr 372/01, art. 4, c. 6).
In corrispondenza di ogni perdita dello stato di disoccupazione l’anzianità maturata viene azzerata. E’ prevista la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di un attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore a 8.000 euro per redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati (lavoro a progetto co.co.co) ed ai 4.800 euro per redditi da impresa o derivanti dall’esercizio di professioni.
Sospensione della condizione di disoccupato
Per i lavoratori che instaurino un rapporto di lavoro di durata inferiore ai 8 mesi oppure a 4 se giovani (di età superiore ai 18 e fino ai 25 compiuti ovvero 29 se in possesso del diploma di laurea) è prevista la sospensione dello stato di disoccupazione; l’anzianità di disoccupazione precedentemente maturata riprenderà a decorrere una volta cessato il contratto a termine o temporaneo.
Decadenza dello stato di disoccupazione
Decade dallo stato di disoccupazione il lavoratore che perde uno dei tre requisiti fondamentali:
· Assenza di impegno;
· Immediata disponibilità all’impiego;
· Attività di ricerca attiva d’impiego.
Il CPI adotta modalità e strumenti diversi per l’accertamento della sussistenza delle tre condizioni
· La presenza di impegno è verificata sulla base delle comunicazioni di assunzione da parte dei datori di lavoro, ovvero quando l’ufficio accerta per qualunque via la sussistenza di un’attività lavorativa (dipendente o autonoma, salvo i casi di compatibilità allorché saranno disciplinati da un decreto del Ministero del lavoro);
· L’immediata disponibilità è verificata dall’accettazione da parte del lavoratore delle proposte lavorative “congrue” , cioè coerenti con i requisiti minimi concordati nel PAI, o dall’assenza di reiterate dimissioni durante il periodo di prova, relativamente a proposte di lavoro accettate;
· La ricerca attività è verificata dalla sottoscrizione del Patto di Servizio, dalla presentazione alle convocazioni del Cpi e dal rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Piano d’azione individuale (convocazioni, colloqui, tirocini, o qualsiasi altra attività concordata).
Valgono inoltre le seguenti specificazioni
Nel caso di mancata presentazione è ammesso un ritardo non superiore a 15 giorni per impedimenti oggettivi. E’ ammesso un ritardo più lungo dovuto a ragioni di salute certificate da una struttura pubblica; nei casi di rifiuto di un occupazione o di un altro inserimento, il CPI potrà valutare la sussistenza di giustificati motivi che consentano di non effettuare la cancellazione; per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità si applicano le disposizioni contenute nell’art. 9 della l. 223/91 e nell’art. 6, c. 5, della l. 68/99. Il lavoratore che ha accettato una proposta di lavoro formulata dal Centro per l’Impiego e che non superi il periodo di prova non perde lo stato di disoccupazione e di conseguenza conserva l’anzianità precedentemente maturata i lavoratori occupati con un contratto a tempo determinato o di lavoro temporaneo che si dimettono prima della scadenza del contratto non decadono dallo stato di disoccupazione.
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