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Soggetti obbligati
.: Data Pubblicazione 23-Set-2003 :: Letture:: 4729 :: Recensione :: Stampa solo questa pagina :: Stampa pagina con tutte le sottopagine:.

Collocamento disabili



Soggetti obbligati:

  • datori di lavoro
  • prospetto quote da riservare ai disabili e modalità assunzione
  • criteri computo della quota da riservare ai disabili
  • datori di lavoro pubblici

DATORI DI LAVORO

Sono tenuti all’assunzione sia i datori di lavoro pubblici che i datori di lavoro privati nelle seguenti misure (Art. 3 L. 68/99):

  • 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (obbligo immediato, previa presentazione della richiesta di assunzione entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo agli Uffici competenti.)
  • due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti (obbligo immediato, previa presentazione della richiesta di assunzione entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo agli Uffici competenti.)
  • un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. L’obbligo sorge solo in presenza di nuove assunzioni e quindi se è effettuata una nuova assunzione, aggiuntiva al numero dei dipendenti i servizio. In tal caso il datore di lavoro deve provvedere entro 12 mesi dalla data di tale prima assunzione. Qualora entro il medesimo termine il datore di lavoro effettui una seconda nuova assunzione, lo stesso è tenuto ad adempiere contestualmente all’obbligo di assunzione del lavoratore disabile. A tal fine, il datore di lavoro dovrà inoltrare la richiesta di avviamento nei termini previsti dalla legge (60 giorni dalla data di insorgenza dell’obbligo e, dunque, per quanto sopra, dalla data della seconda nuova assunzione) presentando il prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, con le modalità di cui al decreto 22.11.99, pubblicato nella G.U. del 17.12.99, n. 295. (Circ. min. 77/99, Circ. min. 4/2000, D.P.R. 333/2000)

Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell’assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della L.68/99. (D.P.R. 333/2000)

Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.



 

PROSPETTO QUOTE DA RISERVARE AI DISABILI E MODALITA' DI ASSUNZIONE

DIMENSIONE AZIENDA art. 4) L. 68/99 e art. 3) D.P.R. 333/2000

QUOTA DI RISERVA (1) (2) Art. 3

POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE NOMINATIVA Art. 7

CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI Art.12

Fino a 14 dipendenti

Nessuna

No

No

Da 15 a 35 dipendenti o partiti politici, sindacati e enti promossi dagli stessi (4)

1 disabile (3)

Si per tutte le assunzioni

E' possibile stipulare una convenzione con le cooperative sociali, ferme restando le altre condizioni, per non più di un disabile

Da 36 a 50 dipendenti

2 disabili

Si nei limiti del 50% delle assunzioni

E' possibile stipulare una convenzione con le cooperative sociali, ferme restando le altre condizioni, per non più di un disabile

Oltre 50 dipendenti

7% dei lavoratori occupati

Si nel limite del 60% delle assunzioni

E' possibile stipulare una convenzione con le cooperative sociali, ferme restando le altre condizioni, nel limite del 30% dei disabili da assumere

REGIME TRANSITORIO Art. 18 (categorie in attesa di disciplina organica)

QUOTA RISERVATA ORFANI/VEDOVE (comma 2)

TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE

PARTICOLARITA'

Da 51 a 150 dipendenti

1

Avviamento nominativo o numerico

Oltre 150 dipendenti

1% organico

Avviamento nominativo o numerico

(1) Sono computabili nell’assolvimento della quota d’obbligo i lavoratori che sono già nell’organico aziendale qualora si siano infortunati o abbiano contratto una malattia da cui sia derivata un’inabilità superiore al 60%, purché la stessa non sia stata determinata da violazione di norme sulla sicurezza da parte del datore di lavoro. Gli stessi lavoratori sono ascrivibili alla quota parte di assunzioni da effettuare con chiamata numerica.

(2) In via transitoria per 24 mesi dall’entrata in vigore del D.P.R. 333/2000 sono computabili altresì i lavoratori già assunti di cui alle categorie art.18, comma 2, L.68/99.(art.11 D.P.R. 333/2000).

(3) I datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti che assumono un lavoratore disabile con invalidità superiore al 50%, o ascrivibile alla V categoria di cui al D.P.R. 246/97, con contratto a tempo parziale possono computare il lavoratore medesimo come unità, a prescindere dall’orario di lavoro svolto.(art.3, comma 5, D.P.R. 300/2000).

(4) Per “enti promossi” si intendono quelli che riportano il partito o il sindacato nella denominazione o nello statuto come promotori (art. 6, comma 3, D.P.R. 333/2000).



 

CRITERI COMPUTO DELLA QUOTA DA RISERVARE AI DISABILI

L’obbligo di assunzione si determina calcolando il personale complessivamente occupato. (Art. 3 D.P.R. 333/2000)

Ai fini della determinazione dei soggetti disabili da assumere non sono computabili tra i dipendenti: (Art. 4 L. 68/99 e Circ. min. 4/2000)

  • i disabili occupati ai sensi della legge 68/99 e della legge 482,
  • i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi; per i lavori stagionali il periodo di nove mesi si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, anche se non continuative,
  • i soci di cooperative di produzione e lavoro,
  • i dirigenti,
  • i lavoratori part-time a tempo indeterminato occupati per un orario di lavoro pari o inferiore allo 0,50 % del normale orario contrattuale,
  • gli apprendisti,
  • i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro,
  • i lavoratori assunti con contratti di reinserimento,
  • i lavoratori assunti i contratti di lavoro temporaneo presso l’impresa utilizzatrice,
  • i lavoratori assunti con contratti di lavoro a domicilio,
  • i lavoratori assunti per attività da svolgersi esclusivamente all’estero per la durata di tale attività,
  • i lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, purché la stessa non sia stata determinata da violazione di norme sulla sicurezza da parte del datore di lavoro.

Sono da computare per la copertura della quota di riservatari:

  • i lavoranti a domicilio e
  • i lavoratori impegnati con le modalità del telelavoro solo se l’imprenditore affida loro una quantità di lavoro tale da procurare una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro e a quella stabilita dal C.C.N.L. applicato.

Non possono essere computati per la copertura della quota di riservatari:

  • i lavoratori divenuti inabili durante il rapporto di lavoro se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60% o se l’inabilità è conseguente ad infortunio determinato da inosservanza del datore di lavoro alle norme di sicurezza.

Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, e per le I.P.A.B. la quota predetta viene calcolata esclusivamente in relazione al personale tecnico –esecutivo ed amministrativo. Tale personale va individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari proprie di ogni Organismo. L’obbligo insorge nel caso di nuova assunzione.

I lavoratori svantaggiati a vario titolo che lavorano in cooperative sociali di tipo b) non sono inseribili tra il personale impiegato nelle attività tecnico – esecutive ed amministrative. (Circ. min. 41/2000)



 

DATORI DI LAVORO PUBBLICI

Le tipologie di assunzioni utilizzabili nel settore pubblico sono: (Art. 7 L. 68/99 Circ. min. 4/2000)

  • Procedure concorsuali,
  • Avviamenti a selezione per qualifiche/profili per cui è richiesta la scuola d’obbligo,
  • Chiamata nominativa solo per le assunzioni in Convenzione per personale per cui è richiesta la scuola d’obbligo.

Nelle procedure concorsuali i lavoratori disabili di cui alla L. 68/99 hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso.

Norme regolanti le assunzioni nel settore pubblico:

  • D. Lgs. 165/2001 art. 35,
  • D. Lgs 80/98,
  • DPR 246/97.

Qualora il datore di lavoro pubblico proceda all’assunzione nominativa ex art.11 L.68/99, la convenzione è improntata a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai Servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato. (Art. 7 D.P.R. 300/2000)

Termini per avanzare le richieste:

  • giorni 60 dal manifestarsi della scopertura, mediante la presentazione della richiesta di avviamento a selezione,
  • entro 60 giorni dal manifestarsi della scopertura, presentando proposta di Convenzione.

Per la Banca d’Italia ed l’Ufficio italiano dei cambi è previsto un regime a parte per l’assunzione dei disabili, per cui si procede mediante pubblica selezione, anche in ambito nazionale.

Concorsi presso le Pubbliche Amministrazioni

L’art.16 fissa alcuni principi che interessano le Pubbliche Amministrazioni: (Art. 16 L. 68/99)

  • le speciali modalità per lo svolgimento delle prove di esame che, previste dai Bandi di Concorso, dovranno consentire ai disabili di concorrere in effettive condizione di parità con gli altri candidati, per cui i posti ove si svolgeranno le prove d’esame dovranno essere adeguati,
  • non può essere richiesto il requisito di sana e robusta costituzione, a meno che per non venga richiesta una idoneità specifica per la funzione.

 
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Questa iniziativa è stata realizzata con il contributo del Fondo Sociale Europeo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Giunta Regionale del Veneto, nell'ambito del progetto cod. 001, D.G.R. 4101 del 30/12/02 Obiettivo 3, Mis A1.

 

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