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Mobilità
.: Data Pubblicazione 11-Mag-2004 :: Letture:: 13681 :: Recensione :: Stampa solo questa pagina :: Stampa pagina con tutte le sottopagine:.

 


Ammortizzatori Sociali - Mobilità

Le imprese che occupano più di 15 dipendenti e che intendono effettuare più di cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni per riduzione o trasformazione di attività o lavoro, devono attivare una particolare procedura detta procedura di mobilità (art. 4 e 5 L. 223/91 ) al termine della quale i lavoratori vengono inclusi in particolari “liste di mobilità”; l’iscrizione può dar titolo alla indennità di mobilità.

Nelle liste di mobilità possono essere iscritti altresì i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane e da cooperative di produzione e lavoro, anche con meno di 15 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione e cessazione di attività (art. 4, L. 236/93); tale iscrizione non dà titolo alla indennità di mobilità.

L’ISTITUTO DELLA MOBILITA’

· Chi ha diritto all’inserimento nelle liste di mobilità
· Iscrizione nella lista di mobilità
· Indennità di mobilità
· Durata della mobilità
· Diritti e doveri dei lavoratori in mobilità
· Mantenimento dell’iscrizione nella lista
· Modelli per la presentazione della domanda di mobilità


Chi ha diritto all’inserimento nelle liste di mobilità

Con indennità di mobilità:

(1) Operai, impiegati e quadri dipendenti da imprese ammesse al trattamento della CIGS o sottoposte a procedure concorsuali per i quali l’impresa attivi la procedura per la messa in mobilità
(2) Operai, impiegati e quadri posti in mobilità da imprese con più di 15 dipendenti, rientrati nel campo di applicazione della CIGS, che attivano procedure per operare almeno 5 licenziamenti in 120 giorni o cessino l’attività.


I lavoratori di cui sopra devono avere un anzianità aziendale di lavoro (non a termine) di almeno 12 mesi di cui 6 di effettiva prestazione, comprensiva di ferie, festività, infortuni, precedente periodo di apprendistato e precedente CLF se trasformato senza interruzione. I lavoratori assunti dalle liste di mobilità e licenziati prima di aver maturato 12 mesi, sono reinseriti nella lista, con indennità, per il periodo residuo, ridotto del periodo di lavoro effettuato.

Senza indennità di mobilità:
(1) Operai, impiegati e quadri dipendenti da imprese che, pur non rientrando nel campo di applicazione della CIGS, applichino la procedura per la riduzione del personale per attivare almeno 5 licenziamenti in 120 giorni o cessino l’attività.
(2) Operai, impiegati e quadri dipendenti da imprese che, pur non rientrando nel campo di applicazione della CIGS, abbiano maturato una anzianità inferiore a 12 mesi
(3) Operai, impiegati e quadri dipendenti da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro anche con meno di 15 dipendenti licenziati per riduzione di personale, per trasformazione o per cessazione di attività.


I lavoratori assunti dalle liste di mobilità senza indennità e licenziamenti prima di aver maturato i 12 mesi, sono reinseriti nella lista, senza indennità, per il periodo residuo, ridotto del periodoceffettato.

Iscrizione nella lista di mobilità

I lavoratori licenziati da imprese che abbiano attivato la procedura di mobilità vengono iscritti nella lista a seguito di tale procedura; i lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti per essere iscritti nella lista devono presentare domanda al proprio Centro per l’Impiego entro 60 giorni dalla comunicazione di licenziamento.

NOTA: Con D.G.R. n. 1109 del 22.03.2010 la Giunta regionale ha emanato alcuni indirizzi operativi in ordine all'iscrizione nelle liste di mobilità da parte di lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori (ad es. gli studi professionali, le cooperative, scuole, ecc.). Pertanto ora qualsiasi lavoratore licenziato con un contratto a tempo indeterminato potrà presentare domanda di iscrizione in lista di mobilità al Centro per l'Impiego competente entro i termini previsti per legge (entro 60 giorni dalla data di licenziamento). Inoltre, in sede di prima applicazione, tutti i lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori e attualmente disoccupati possono chiedere l'scrizione in lista di mobilità "non indennizzata" entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento (quindi entro il 21.05.2010). Infine, per gli apprendisti (con nota prot. n. 215752/59.10 del 19.04.2010) è stato precisato che tutti quelli licenziati in data anteriore al 01.05.2010 potranno presentare domanda di inserimento in lista di mobilità non indennizzata entro 60 giorni (quindi entro il 29.06.2010).


Indennità di mobilità

Il lavoratore che ne abbia titolo ed intenda usufruire della indennità di mobilità deve presentare domanda direttamente all’INPS entro 68 giorni dal licenziamento.
L’indennità di mobilità decorre dall’ottavo giorno successivo a quello di presentazione della domanda, se quest’ultima è stata presentata entro 7 giorni dalla data di licenziamento ovvero dal quinto giorno successivo alla data di presentazione,  se presentata dopo. L’indennità è pari al 100% del trattamento CIGS per i primi 12 mesi ed è ridotto all’80% dal 13° al 36° mese.
Tale indennità è incompatibile con i trattamenti pensionistici di vecchiaia, di pensionamento anticipato e con la pensione di invalidità compreso l’assegno. Nel caso di assegno o di pensione di invalidità il lavoratore, all’atto della iscrizione alla lista, dovrà optare fra tali trattamenti, nel caso opti per l’indennità di mobilità, l’erogazione dell’assegno o pensione di invalidità resterà sospesa per il periodo di fruizione dell’indennità.

Durata della mobilità


· Mesi 12 per chi a meno di 40 anni
· Mesi 24 per chi ha compiuto i 40 anni e ne ha meno di 50
· Mesi 36 per chi ha compiuto 50 anni


L’indennità non potrà essere erogata per un periodo superiore all’anzianità maturata dal lavoratore nell’impresa e non  è corrisposta successivamente al compimento dell’età pensionabile.
I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità non sono computati al fine della durata nella lista. Per i lavoratori che non hanno diritto alla indennità di mobilità il tempo di permanenza nella lista è uguale a quello dei lavoratori con diritto alla indennità.


Diritti e doveri dei lavoratori in mobilità

Nel periodo di godimento della indennità di mobilità permane il diritto a beneficiare dell’assegno per il nucleo familiare; nello stesso periodo il lavoratore matura l’anzianità contributiva ai fini pensionistici. Il lavoratore indennizzato che decida di intraprendere una attività autonoma può chiedere all’INPS la corresponsione anticipata di tutte le mensilità di indennità ancora spettanti; in tale ipotesi, pena la restituzione di tutta l’indennità, il lavoratore non può rioccuparsi come dipendente nei 24 mesi successivi all’inizio della erogazione.
I lavoratori in mobilità hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che l’azienda di provenienza và ad operare nei 6 mesi successivi al ricorso alla mobilità; nei confronti degli stessi vi è un diritto/dovere di partecipare ai corsi di formazione promossi dalla Regione.


Qualora il lavoratore accetti una offerta di lavoro in un livello inferiore a quello di provenienza, da parte dell’INPS viene erogato un assegno integrativo pari alla differenza retributiva per la durata di 12 mesi.

Cancellazione dalla lista

Il lavoratore in mobilità perde il diritto alla iscrizione nella lista nelle seguenti ipotesi:

· Rifiuto o non regolare frequenza ai corsi organizzati dalla Regione
· Rifiuto di un lavoro professionalmente equivalente
· Rifiuto di un lavoro similare anche se rientrante in altro CCNL con una retribuzione contrattuale non inferiore al 20% rispetto a quella di provenienza
· Rifiuto di presentarsi, senza giustificato motivo, alla convocazione da parte dei CPI per gli adempimenti di cui sopra o per il colloquio previsto
· Mancata comunicazione all’INPS, da parte del lavoratore, di svolgere lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo parziale – assunzione a tempo determinato pieno
· Richiesta di riscossione dell’indennità di mobilità in un'unica soluzione per lavoro autonomo o in cooperativa
· Scadenza del termine di permanenza nella lista

Mantenimento dell’iscrizione nella lista

Si mantiene il diritto all’iscrizione nei seguenti casi.


· Avviamento e mancata assunzione per accertata idoneità medica alle mansioni
· Assunzione a tempo pieno ed indeterminato e successivo licenziamento in periodo di prova (reiscrizione per un massimo di 2 volte)
· Lavoro subordinato a tempo determinato parziale, previa comunicazione da parte del lavoratore dell’istaurazione del rapporto di lavoro all’INPS.

In tali ipotesi l’indennità viene sospesa per la durata del lavoro e tale periodo non rientra nel calcolo della durata dello stato di mobilità.

Modelli per la presentazione della domanda di mobilità


 
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Questa iniziativa è stata realizzata con il contributo del Fondo Sociale Europeo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Giunta Regionale del Veneto, nell'ambito del progetto cod. 001, D.G.R. 4101 del 30/12/02 Obiettivo 3, Mis A1.

 

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