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RAPPORTO PERIODICO PARI OPPORTUNITA'
Il rapporto biennale sulla parità uomo-donna è un adempimento di carattere informativo introdotto dall’art. 46 del Codice delle Pari Opportunità, cui sono tenute tutte le aziende private e le aziende pubbliche che hanno alle loro dipendenze più di 100 lavoratori.
Tra le aziende private rientrano anche le società di fornitura di lavoro temporaneo.
Sono aziende pubbliche le imprese a partecipazione statale, le aziende autonome dello Stato, le aziende regionali e degli enti locali, le aziende sanitarie, gli enti pubblici economici.
Le amministrazioni pubbliche non sono invece obbligate da questa disposizione, anche se, in quanto obbligate a predisporre piani triennali di azioni positive, si ritiene debbano individuare a loro volta la consistenza del personale e la relativa distribuzione di genere, tenendo conto delle indicazioni richieste per la compilazione di questo rapporto.
Oggetto del rapporto è la situazione del personale maschile e femminile con riferimento, per ogni professione, allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, della mobilità, dell’intervento della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e dei pensionamenti, nonché della retribuzione effettivamente corrisposta.
Scopo del rapporto è rendere accessibili le informazioni sulla situazione del personale ed ottenere una base di conoscenze per le analisi statistiche, per la programmazione degli interventi di azioni positive ed il loro finanziamento e per la prevenzione delle disparità di trattamento tra uomini e donne sul lavoro.
Il rapporto, compilato secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro con decreto (decreto del 17 luglio 1996, pubblicato in G.U., serie generale, n. 174 del 26 luglio 1996), deve essere poi trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera regionale di parità sia della regione presso la quale è ubicata la sede legale dell’azienda che delle regioni in cui eventualmente hanno sede le unità produttive con più di 100 dipendenti.
Consigliera di parità della Regione del Veneto è la Sig.ra Lucia Basso, responsabile di uno sportello informativo ubicato c/o “Veneto Lavoro” - ente strumentale della Regione - a Mestre in via Cà Marcello 67, c.a.p. 30172 Mestre - tel. 041/2919381; e-mail: consigliera.parita@venetolavoro.it.
Per le aziende con sede nel territorio della Provincia di Rovigo è possibile rivolgersi, per informazioni ed assistenza nella compilazione, alla Consigliera di parità provinciale effettiva, Sig.a Annamaria Barbierato, c/o la Provincia di Rovigo, Via Ricchieri detto Celio 10, c.a.p. 45100 Rovigo; tel. 0425/386441; e-mail: consigliera.parita@provincia.rovigo.it.
La scadenza prevista per la trasmissione del rapporto è il 30 aprile dell’anno successivo al biennio preso in considerazione.
SANZIONI IN CASO DI INOTTEMPERANZA:
Ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge n. 125 del 1991, i destinatari del rapporto, cioè la Consigliera regionale di parità e le rappresentanze sindacali aziendali, in caso di mancata trasmissione del rapporto di parità, segnalano l’inadempimento al Servizio Ispettivo Regionale, il quale invia all’azienda una diffida ad adempiere entro 60 giorni dalla ricezione.
In caso di inottemperanza alla diffida si applica una sanzione amministrativa determinata in una somma variabile da 200.000 ad 1 milione di lire (art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520), somma che va ora rideterminata in euro.
Il Servizio Ispettivo può anche disporre la sospensione per un anno di eventuali benefici contributivi in godimento.
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