Certificazioni
Nel caso di partecipazione ad appalti pubblici o di rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, le imprese devono dichiarare di essere in regola con le norme relative al collocamento obbligatorio e devono produrre certificazione dell’ente competente. (Art. 17 L. 68/99, Circ. min. 41/2000)
A tal fine il Servizio provinciale deve rilasciare, qualora ricorra il caso, apposita dichiarazione sul rispetto della normativa, pena l’esclusione dal bando o dalla convenzione.
La certificazione potrà essere rilasciata, su richiesta del datore di lavoro interessato, quando l’impresa ha realizzato la totale copertura della quota d’obbligo o, a fronte di scoperture, sia stato definito con il Servizio provinciale competente lo strumento per assolvere compiutamente all’obbligo:
- stipula di convenzione ai sensi dell’art. 11 con indicazione del programma di assunzioni e delle modalità con cui è assolto l’obbligo per i posti non dedotti in convenzione (es: esonero parziale),
- sospensione temporanea dall’obbligo,
- compensazione territoriale,
- autorizzazione alla graduazione nel tempo delle assunzioni nel caso di trasformazione della natura giuridica.
I datori di lavoro non obbligati e quindi quelli con meno di 15 dipendenti o quelli con un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35 che non hanno effettuato assunzioni dopo il 18-1-2000 non sono tenuti a produrre, in sede di gara o di convenzione o concessione, la certificazione di cui all’art. 17, bensì è opportuno che presentino almeno un’autocertificazione a cura del legale rappresentante relativa alla loro condizione di non assoggettabilità agli obblighi della L. 68/99.
Circa il periodo di validità della certificazione si ritiene possa essere di un massimo di mesi sei qualora la stessa sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che confermi la persistenza, relativamente agli obblighi della L.68/99, della situazione attestata dalla certificazione provinciale. (Circ. min. 79/2000)